1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: «per guidare tricicli» sono sostituite dalle seguenti: «per guidare motocicli, tricicli»;
b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
«8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria A, B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di veicoli adibiti a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10».